(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Integrazione all'articolo 14
            della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77
 
  1.  All'articolo  14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77,
come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982,
n. 52, e' aggiunto il seguente secondo comma: "Con  le  modalita'  di
cui   al   primo   comma,  l'Amministrazione  regionale  e'  altresi'
autorizzata a concedere con tributi per la conservazione, il restauro
e  la valorizzazione di giardini storici nonche' di complessi edilizi
e  relativi  impianti  fissi  considerati  di   rilevante   interesse
culturale, quali testimonianze dell'archeologia industriale."